PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA: QUALE DIFFERENZA?
Quanto descritto in questa breve informativa è tratto da un documento emanato del Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, dal titolo "LA PROFESSIONE DI PSICOLOGO: DECLARATORIA, ELEMENTI CARATTERIZZANTI ED ATTI TIPICI", del 5 giugno 2015.
La scelta di pubblicare queste informazioni nasce dalla volontà di descrivere, con chiarezza e seguendo principi etico-deontologici, la professione e le prestazioni dello Psicologo e le differenze con la professione psicoterapeutica. L'utente che si avvicina a tali figure ha spesso confusione e poca conoscenza della formazione e delle specializzazioni dello psicologo-psicoterapeuta. Ritengo corretto e necessario spiegare la nostra professione, facendo riferimento all'Ordinamento e ai documenti del Consiglio Nazionale che monitora e tutela la qualità del servizio professionale degli psicologi italiani.
La professione di psicologo è ordinata dalla Legge 18/02/1989, n. 56, ed è disciplinata dal Codice Deontologico degli Psicologi Italiani.
L'articolo 1 definisce gli ambiti e le modalità di intervento: "La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-‐riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito".
L'articolo 2 definisce i requisiti per l'accesso: "Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale. Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia che siano in possesso di adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico".
SOSTEGNO PSICOLOGICO
Il sostegno psicologico è una funzione di tipo supportivo alla tenuta delle condizioni di benessere della persona, del gruppo o di una istituzione. Il sostegno psicologico si realizza quindi in tutti quei casi entro i quali si ritiene opportuno garantire continuità e contenimento ad una data condizione. Il sostegno psicologico può ad esempio seguire ad un intervento riabilitativo con il fine di rinforzare, solidificare, i risultati ottenuti; ed è opportuno in quelle condizioni irreversibili e/o croniche entro le quali svolge una importante funzione di contenimento e tutela (si pensi ad es. alle patologie degenerative), anche per coloro che le vivono indirettamente. Il sostegno psicologico è un intervento il cui obiettivo è il miglioramento della qualità di vita dell'individuo e degli equilibri adattivi in tutte le situazioni (di salute e di malattia), nelle quali ciò si rileva opportuno, sviluppando e potenziando i suoi punti di forza e le sue capacità di autodeterminazione, e che necessita della stesura del bilancio delle disabilità, delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse dell'ambiente. Il sostegno psicologico realizza interventi diretti e mirati ad ottimizzare ogni tipo di relazione affettiva, adeguando la percezione del carico delle responsabilità e sviluppando le reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disabilità o disagio psichico.
CONSULENZA PSICOLOGICA
La consulenza psicologica (o counseling) comprende tutte le attività caratterizzanti la professione psicologica, e cioè l'ascolto, la definizione del problema e la valutazione, l'empowerment, necessari alla formulazione dell'eventuale, successiva, diagnosi. Lo scopo è quello di sostenere, motivare, abilitare o riabilitare il soggetto, all'interno della propria rete affettiva, relazionale e valoriale, al fine anche di esplorare difficoltà relative a processi evolutivi o involutivi, fasi di transizione e stati di crisi anche legati ai cicli di vita, rinforzando capacità di scelta, di problem solving o di cambiamento.
PSICOTERAPIA
L'attività di psicoterapia è rivolta alla risoluzione dei sintomi, e delle loro cause, conseguenti a psicopatologia, disadattamenti, sofferenza. L'attività di psicoterapia è esercitata dal medico o dallo psicologo che sono in possesso della idonea specializzazione**, di durata almeno quadriennale (L. 56/89, art. 3): si tratta quindi di atto tipico ed esclusivo dello psicologo e del medico.
** Per quanto concerne la mia formazione psicoterapeutica, sono formata presso l'Istituto SIPRe (Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione: https://sipreonline.it/) sede di Roma.
Dunque questo documento sottolinea come l'attività psicoterapeutica sia possibile solo se lo psicologo, regolarmente iscritto all'Ordine degli Psicologi, abbia conseguito un diploma di specializzazione, dopo almeno ulteriori 4 anni di formazione post-universitaria pubblica o privata (riconosciuta da MIUR o MURST), e sia regolarmente iscritto alla lista degli Psicoterapeuti dell'Ordine regionale. Solo a seguito di tale iter lo psicologo potrà praticare e definirsi psicoterapeuta.